PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale
del subappennino Dauno).

      1. È istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Per la progettazione della perimetrazione del Parco è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro.
      3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici).

      1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007 e di 3.500.000 euro per l'anno 2008.

 

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      2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente, che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.

Art. 3.
(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco).

      1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti tipici locali).

      1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.
      2. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 1, e del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2006, 1.800.000 euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.